Denuncia
La denuncia da parte dei privati è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:
- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo
- se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redige verbale, mentre nel secondo l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
L’azione avviata d’ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla.
Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una denuncia, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)
Querela
La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l’informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all’estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L’Autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una querela, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)
Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell’atto di querela. È sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole, è inoltre consigliabile l’inserimento della volontà di essere avvertiti in caso di richiesta di archiviazione.
Chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l’attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente – anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria – presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale – non di gruppo o verso minorenni poiché, per queste, si procede d’ufficio: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.) e in caso di atti persecutori (ad esempio in caso di stalking, artt. 612-bis c.p.)
Fra i soggetti legittimati ad agire per querela vi sono anche soggetti diversi dalla vittima (o almeno sedicente tale) di alcuni reati ricompresi fra quelli contro l’onore: gli eredi della vittima, nonché i tutori nell’interesse delle persone sotto la loro tutela (figli, interdetti). I soggetti che abbiano superato gli anni quattordici e gli inabilitati possono proporre querela anche in prima persona, ma se i loro tutori o genitori agiscono per loro conto l’azione autonoma non è ammessa, nemmeno in caso di contestazione da parte del tutelato.
È possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
La revoca della querela prende il nome di remissione.
Per essere efficace (e produrre l’estinzione del reato – art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).
Nel caso di Stalking in cui il reato sia stato realizzato «mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma» (es. gravi minacce ripetute, ad esempio con armi) la querela diventa irrevocabile (D.L. 93/2013), per i casi meno gravi resta invece revocabile, ma la remissione può essere richiesta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, ciò al fine di garantire e non comprimere la libera determinazione e consapevolezza del querelante.
Attenzione alla calunnia:
L’art. 368 del codice penale punisce come calunnia il fatto di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. La querela, pertanto, deve essere fatta correttamente e soprattutto essere fondata, dato che presentare querela senza un motivo reale e dimostrabile è un comportamento che costituisce, esso stesso, un reato perseguibile d’ufficio.
Questo rischio è uno dei motivi principali per cui è consigliabile chiedere assistenza a un ente apposito, come la Casa Delle Donne CaD-Brescia, o a un legale, per ricevere informazioni e un aiuto adeguato.
Da compilare e allegare alla querela nei casi di maltrattamenti da parte del proprio partner o ex-partner.
Esposto
L’esposto è l’atto col quale si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa.
Alla composizione bonaria della lite, l’Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l’Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d’ufficio, deve informare l’Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
Ammonimento
È uno strumento amministrativo, non penale, in cui viene perseguita la finalità preventiva di far cessare la condotta persecutoria/maltrattante.
L’ammonimento assume il carattere di una diffida, tuttavia se ne differenza in quanto mentre quest’ultima è volta a prevenire la commissione del reato, esso interviene quando il reato è già integrato, ma prima della proposizione della querela.
La persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta maltrattante o di stalking:
“La richiesta viene trasmessa al questore, il quale assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
L’ammonimento può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d’ufficio e non sia già stata fatta querela.
La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all’ammonimento del Questore comporta l’applicazione dell’aggravante specifica prevista dall’art. 8, 3° co., d.l. 11/2009 e la perseguibilità d’ufficio del fatto.
Per un approfondimento e per il modulo:
Leggere l’articolo: “Ammonimento: cos’è e come richiederlo“.
Contatti autorità
Questura di Brescia
Via Botticelli n.2, Brescia – Tel. 030/37441 – Email urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it – Sito questure.poliziadistato.it/Brescia
Commissariato Brescia il Carmine – Ufficio Denunce
Via Elia Capriolo, 3, Brescia – Tel. 030/297521
Commissariato Desenzano del Garda – Ufficio Denunce
Via Dante Alighieri n.17, Desenzano Del Garda – Tel. 030/9148611
Compartimento Polizia Postale Lombardia – Sezione Brescia Ufficio Denunce
Via A. Volta n. 6, Brescia – Tel. 030/3757952
Procura, presso il Tribunale di Brescia
Via Lattanzio Gambara, 40 – Tel. 0307675111 – Sito www.procura.brescia.it
(fonte articolo: carabinieri.it)