Come può essere definito lo stalking?

Può essere definito come un insieme di comportamenti vessatori, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati nel tempo, che inducono nella persona che li subisce un disagio psichico, fisico e un ragionevole senso di timore. È un reato previsto dall’art. 612-bis del codice penale “Atti Persecutori“ in base all’art. 7 della legge n. 38/2009.
Attenzione! Per la legge sono considerati persecutori non tanto i singoli atti, bensì la loro ripetizione nel tempo, naturalmente contro la manifesta volontà della vittima.

Quali sono i comportamenti e gli indicatori più frequenti che prefigurano lo stalking?

Se ricevi continuamente telefonate e sms insistenti, e-mail ingiuriose o minacciose, se sei inseguita o aggredita verbalmente e/o fisicamente, se noti appostamenti fuori casa tua, se vengono diffusi a tua insaputa tue foto o il tuo numero di telefono, se viene violato l’account della tua posta personale o di un social network, se vengono danneggiati la tua macchina o il motorino, se viene fatto del male ai tuoi animali, se ricevi regali o ordini non desiderati, se trovi frasi “amorose” o ingiuriose a te destinate su muri o manifesti davanti a casa tua,.. allora sei di fronte a veri e propri Atti Persecutori. Sei stressata, hai paura, temi per la tua incolumità e per quella delle persone a te più vicine.
Magari, a causa di queste persecuzioni, hai dovuto stravolgere le tue abitudini, ad esempio: sostituire il numero del cellulare; cambiare il percorso per andare al lavoro e per tornare a casa; modificare gli orari della palestra o di altre attività; non esci da sola, ma ti fai sempre accompagnare; pensi addirittura di andare a vivere da un’altra parte.

Quali possono essere i motivi che spingono lo stalker a perseguitare la sua vittima?

In linea di massima il movente principale delle condotte persecutorie è il controllo, la limitazione della libertà della persona che il persecutore vuol far sentire in sua balìa, per disporre di lei a suo piacimento, aiutato dalla condizione di stress in cui la vittima viene a trovarsi. Lo stalker può essere una persona nota o sconosciuta, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un ex partner; le vittime sono soprattutto le donne, ma talvolta anche gli uomini. In particolare – quando il persecutore è un ex – c’è la voglia di vendetta, magari per essere stati lasciati o per incapacità di affrontare l’abbandono. Chi subisce atti persecutori o molestie assillanti ha spesso difficoltà a parlarne con qualcuno e a chiedere aiuto: per paura, vergogna o nella speranza di saper gestire in proprio la situazione e che tutto finisca al più presto. Non di rado, purtroppo, la vittima sottovaluta il rischioAttenzione! Non si deve confondere lo stalking con il corteggiamento insistente da parte di una persona appena conosciuta, né se un ex partner persevera per un certo periodo a inviare qualche messaggio anche quando gli è stato detto che è finita.

Cosa prevede il reato di atti persecutori?

L’articolo 612- bis del codice penale “Atti Persecutori” prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. In base a tale articolo, la vittima di “Atti Persecutori” ha sei mesi di tempo per presentare querela, con cui esprime la volontà che l’autore del comportamento persecutorio sia perseguito e punito penalmente. La querela può essere ritirata fino a che non inizi il processo, purché la persona querelata accetti e non siano riportati fatti perseguibili d’ufficio.

Esiste un’alternativa alla querela?

In alternativa alla querela, l’articolo 8 della stessa legge n. 38/2009 “Ammonimento” dà la possibilità alla persona offesa – purché non abbia già sporto querela – di esporre i fatti al Questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. “Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.

Cos’è l’ammonimento?

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale) di competenza del Questore che – su richiesta della vittima di comportamenti persecutori, valutati i fatti anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi – ammonisce il molestatore invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio.

Come si fa a richiedere l’ammonimento?

La vittima di stalking deve presentare istanza di ammonimento presso qualsiasi ufficio di polizia o comando dei carabinieri oppure direttamente presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Con la ricezione di tale istanza (che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza), il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge e valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all’ammonito. Importante! Se l’autore dei comportamenti persecutori – nonostante l’ammonimento – continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente d’ufficio, subendo un aumento della pena. Linee guida essenziali per la compilazione dell’istanza di ammonimento:

  • è necessario che la narrazione dei fatti sia scritta in maniera chiara e con una successione cronologica degli eventi (che devono essere ancora in corso), mettendo in evidenza le eventuali relazioni coniugali o affettive che sono intercorse con lo stalker;
  • è importante citare eventuali persone che hanno assistito ai fatti accaduti e che possano riferire all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso dell’ammonimento e poi dinnanzi al Giudice se si decide di sporgere querela;
  • è importante documentare lo stato di ansia e paura (certificati medici ecc.);
  • è necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione di cui si è in possesso: fotografie, sms, riprese video (anche a mezzo cellulare), referti medici, lettere, ecc;
  • l’istanza va depositata in Questura.

Sono previste ulteriori misure a tutela della vittima di atti persecutori quando l’autore del reato non viene arrestato e continua a porre in essere la condotta vessatoria?

Con la legge 38/2009 è stato introdotto l’articolo 282-ter del Codice di procedura penale, per cui il Giudice può disporre il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Il Giudice ordina all’autore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o (in determinate circostanze) dai suoi figli e/o dai conviventi, dai parenti o comunque da persone legate da relazione affettiva, e di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Inoltre, può vietargli di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o ordinare modalità e imporre limitazioni quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative. Nei casi più gravi il Giudice può disporne la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, l’art. 282-quater prevede l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza competente i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 282-ter nonché di darne comunicazione alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Quali sono i comportamenti che è consigliabile adottare nel caso in cui si è vittima di atti persecutori?

Se hai preso consapevolezza del problema, hai già compiuto il primo passo per risolverlo. Informati sull’argomento e adotta dei comportamenti tesi a scoraggiare – fin dall’inizio – lo stalker. Di fronte ad una relazione indesiderata è necessario “dire no” in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori. Sebbene possa risultare difficile gestire lo stress senza reagire, sappi che lo stalker si sente più potente se la vittima manifesta paura o reagisce con rabbia né lo dissuadono le minacce di denuncia: meglio allora dimostrare indifferenza.
Però non devi mai sottovalutare il rischio, quindi prendi le dovute precauzioni. Cerca di essere prudente: quando esci di casa evita di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarti in luoghi isolati e appartati. In caso di molestie telefoniche, tenta di ottenere una seconda linea e utilizza progressivamente solo quest’ultima. Registra le chiamate (anche quelle mute): ricorda che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l’attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici. Tieni un diario – come questo – per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia. Raccogli più dati possibili sulle molestie subite: per esempio, conserva eventuali lettere, sms o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio. Tieni sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza: se ti senti seguita o in pericolo, chiedi aiuto, chiama un numero di pronto intervento come il 112 o il 113 oppure rivolgiti al più vicino Comando Carabinieri o Ufficio di Polizia. Attenzione! Presso il Dipartimento per le Pari Opportunità è stato istituito il numero verde di pubblica utilità 1522, pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di stalking e violenza. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.
Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale, oltre ai numeri telefonici dei Centri antiviolenza presenti in Italia. È infatti auspicabile consultare un Centro AntiViolenza prima di procedere alla denuncia o alla richiesta di ammonimento.

AGENDA ANTISTALKING VIOLA POCKET

L’Agenda (che fa parte del progetto “Ascoltare la paura Salvare la vita”) è stata pensata appositamente per essere usata nei casi di stalking, per segnare quotidianamente fatti significativi e il proprio stato d’animo: in questo modo la vittima potrà valutare e monitorare meglio la situazione e le sarà più facile esporre la sua storia alle Forze dell’Ordine o alle Operatrici dei Centri AntiViolenza.

L’Agenda, in caso di Stalking, viene consegnata gratuitamente nella nostra Sede.