16 Ott 2013

È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 15 ottobre 2013 n. 242 la legge 15 ottobre 2013 n. 119 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 16 ottobre 2013. 
Ecco alcune delle principali novità in relazione al contrasto alla violenza sulle donne:

Relazione affettiva

È il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di prevenzione. Rilevante sotto il profilo penale è da ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso). Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all’aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

Querela a doppio binario

Il dilemma revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia di rischio: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire (non certo di comprimere) la libera determinazione e consapevolezza della vittima.

Ammonimento

Il questore in presenza di percosse o lesioni (considerati ‘reati sentinella’) può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo stalking. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. L’ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.

Arresto obbligatorio

In caso di flagranza, l’arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.

Allontanamento urgente da casa

Al di fuori dell’arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Braccialetto elettronico e intercettazioni

Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.

Obblighi di informazione

A tutela della persona offesa scatta in sede processuale una serie di obblighi di comunicazione in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La persona offesa, ad esempio, dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell’imputato in reati di violenza alla persona.

[styled_table width=”580px”]Dopo la conversione in legge del decreto contro il femminicidio – e la relativa entrata in vigore – l’ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato una guida alle modifiche che la stessa legge apporta sia al codice penale che al codice di procedura penale.
Diverse le modifiche al codice penale. La legge ha introdotto diverse modifiche al codice penale in materia di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, frodi informatiche, furto, rapina e ricettazione, nonché al codice di rito. La guida della Cassazione esamina, in particolare, le modifiche ulteriori apportate dalla legge di conversione, «rinviando per l’analisi delle disposizioni convertite senza modifiche a quanto illustrato con la Relazione n. III/01/2013 dello stesso Ufficio del Massimario sul decreto legge».
3 punti fondamentali. Sono 3 i punti principali – sviluppati in 12 pagine – su cui si concentra il Massimario: il primo riguarda le modifiche al codice penale e, nello specifico, i reati contro la persona; il secondo riguarda i reati contro il patrimonio, frode informatica e responsabilità da reato degli enti; e, infine, l’Ufficio si occupa delle modifiche al codice di procedura penale.[/styled_table]
(fonte articolo: leggo.it, diritto.it)

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